Dalla giurisprudenza un insegnamento importante

Vertenze su allagamenti febbraio 2014. Conferma della bontà dell’operato del Consorzio

Notizie

Si è definitivamente conclusa in appello la causa promossa da alcuni cittadini contro il Consorzio e i Comuni di Selvazzano e Rubano per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito degli allagamenti conseguenti all'evento atmosferico di eccezionale intensità verificatosi il 4 febbraio 2014, fenomeno che ha interessato un’ampia area del Veneto al culmine di una perturbazione che si protraeva ininterrottamente da almeno sei giorni e avvenuta dopo un periodo prolungato di piogge durato oltre 40 giorni.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, con sentenza n. 175/2019, ha infatti respinto per questioni procedurali l’appello, proposto solo da alcuni dei molti e originari ricorrenti. Anche se il T.S.A.P. non ha esaminato il merito della decisione assunta dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, ha confermato quanto deciso in primo grado. La vicenda processuale riveste particolare rilevanza non solo per l’estrema attualità e gravità del tema (rischio idraulico e dissesto idrogeologico del territorio), ma anche per la lucida ed esaustiva analisi delle questioni trattate e approfondite durante il giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza, favorevole al Consorzio Brenta e ai Comuni, del Tribunale delle Acque del Veneto n. 1017/2018.
Nel processo è stato accertato che il caso di specie è stato del tutto particolare in Veneto in quanto non si è trattato della cosiddetta "bomba d'acqua" che con sempre maggiore frequenza si verifica nei nostri territori, ma di un evento atmosferico del tutto peculiare e diverso; quest'ultimo ha raggiunto il proprio apice dopo un periodo di intensa e prolungata piovosità dei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014, a seguito del quale i terreni erano completamente saturi e non più in grado di drenare l'acqua. Nell’occasione i terreni agricoli e le aree verdi hanno avuto un comportamento pari a quelli cementificati, anche con problemi di falda affiorante, fenomeno che, alla luce dei cambiamenti climatici in atto e dell’urbanizzazione/cementificazione massiccia del territorio, dovrà essere preso maggiormente in considerazione in futuro.
Il corposo accertamento tecnico compiuto dal consulente d’ufficio prof. Andrea Marion, che nell’espletamento dell’indagine affidatagli dal Giudice si è confrontato con il prof. Vincenzo Bixio, perito di parte del Consorzio di bonifica difeso dall’avv. Pierfrancesco Zen e con il prof. Luigi D’Alpaos, perito dei ricorrenti (assistiti dall’avv. Ivone Cacciavillani), ha approfondito questioni tecniche rilevanti (ad es. la concomitanza e combinazione di fattori anomali la cui sommatoria in un certo momento e in un certo luogo può causare un evento eccezionale con tempi di ritorno anche di 300 anni) secondo una innovativa visione non circoscritta all’area oggetto di causa ma con riguardo all'intero territorio della regione come “un sistema unico e fortemente interconnesso”.
La sentenza è di particolare pregio perché ha avuto modo di chiarire, grazie all’apporto degli autorevoli docenti universitari che hanno affrontato il tema e all’alto livello dei giuristi scesi in campo, che lo stanziamento dei fondi necessari per approntare le opere straordinarie di cui il territorio ha bisogno non rientra nella competenza dei Consorzi di bonifica, ma necessita di finanziamento pubblico. E’ stata così respinta la tesi degli attori, i quali imputavano al Consorzio la responsabilità per non aver realizzato le opere straordinarie necessarie a prevenire quanto accaduto. L’assurdità di tale ‘accusa’ è evidente se solo si fa notare che dal quadro economico complessivo delle necessità emerse dall'ultimo "Piano generale di Bonifica" del nostro Consorzio, gli investimenti necessari assommano a ben 401.305.000 euro. Si tratta di un importo con tutta evidenza esorbitante rispetto al bilancio dell'ente, impegno di spesa che, per dettato di legge, non può e non deve gravare sul Consorzio di bonifica e sui privati consorziati (mediante il pagamento dei contributi di bonifica), in quanto, trattandosi di nuove opere, le stesse sono soggette a finanziamento pubblico.
È stato quindi accertato che il Consorzio Brenta ha gestito con competenza l’evento critico, attenendosi scrupolosamente ai protocolli regionali, effettuando regolarmente le manutenzioni ordinarie dei canali e degli impianti di competenza, segnalando tempestivamente le criticità della zona e gli interventi necessari alla Regione Veneto, alla quale ha presentato con dovizia di particolari il Piano Generale di Bonifica per la relativa approvazione e numerose successive segnalazioni.
Si ritiene molto importante che sia stato chiarito il concetto per cui la programmazione e il finanziamento di nuove opere (la cui realizzazione viene concessa in affidamento ai Consorzi di bonifica) non spetta al Consorzio di bonifica ma alla Regione che peraltro, dopo l'alluvione del 2010, si è fatta promotrice di un piano di opere idrauliche per la messa in sicurezza del territorio, che ammonta a un importo complessivo pari a € 2.731.972.000.
Il dissesto idrogeologico è una problematica di grande rilievo, con cui la politica è chiamata inevitabilmente a confrontarsi in un periodo di conclamati mutamenti climatici. Il problema deve essere affrontato sotto il profilo tecnico con elevate competenze e conoscenza approfondita delle singole porzioni di territorio, nonché destinando le necessarie risorse.

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