Per realizzare l'attività del Consorzio la legge prevede che i costi vadano ripartiti tra tutti i proprietari di immobili del comprensorio
che ricevono beneficio.
La contribuenza viene stabilita in base a un apposito Piano di Classifica
degli immobili predisposto dal Consorzio e approvato dalla Regione
che individua i benefici ritratti dagli immobili per l'attività
della bonifica; Il medesimo piano definisce, con cartografia
allegata, il perimetro di contribuenza all'interno del quale gli
immobili stessi, traendo beneficio dall'azione della bonifica,
sono assoggettati al pagamento dei contributi consortili. Il
perimetro individua altresì le aree che non traggono beneficio
dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.
In particolare nell'anno 2012 la Giunta Regionale del Veneto (con delibera n°
1340 del 17 luglio 2012) ha approvato il nuovo Piano di Classifica
degli immobili che il Consorzio - come tutti i Consorzi del Veneto - ha prodotto secondo le
direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione 27
gennaio 2011, n.79 predisposte ai sensi della Legge Regionale 8
maggio 2009, n.12.
Le citate Direttive regionali mettono in evidenza, per quanto
previsto all'articolo 3, comma 1 della l.r. n.12/2009, che
l'attività di bonifica produce benefici di presidio
idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua,
nonchè ulteriori tipologie di beneficio che la Giunta regionale
ha ritenuto di specificare in relazione all'evoluzione e
all'effettivo esercizio delle funzioni della bonifica.
Il tributo viene determinato in base alle effettive somme spese dal Consorzio nei vari sottobacini idraulici e per i vari tipi di servizio svolto, che sono fondamentalmente due: uno di "beneficio
di disponibilità irrigua" (comunemente chiamato d'irrigazione), che viene pagato solo da chi ha l'acqua durante l'estate per bagnare i campi; uno di "beneficio
di natura idraulica" (comunemente chiamato di bonifica), cioè il servizio svolto dal Consorzio per la difesa idraulica, la regolazione delle portate, la manutenzione
dei canali e relativi manufatti ed impianti. Per il tributo di bonifica (che viene pagato dai proprietari di terreni, fabbricati, strade) la determinazione avviene secondo alcuni indici di beneficio, che sono i seguenti:
- indice di soggiacenza (tiene conto delle quote dei terreni);
- indice di comportamento idraulico (tiene conto dell'effetto del terreno
sulle piene; dipende essenzialmente dal grado di impermeabilizzazione del territorio o, in caso di terreni naturali, della permeabilità degli stessi);
- indice di efficacia (tiene conto dell'efficacia delle opere consortili);
- indice economico (commisura il beneficio in base ai
redditi catastali rivalutati).
Nel Piano di Classifica si trovano le mappe con tali indici, per cui per ogni immobile (terreno, fabbricato o strada) viene determinato l'indice particolare e calcolato il tributo.
Annualmente il Consorzio invia a tutti gli utenti un avviso
di pagamento nel retro del quale per ogni immobile viene
riportato un dettaglio con la specifica delle voci di contribuenza.
In base alle indicazioni della Regione, il Piano di Classifica del Consorzio ha previsto ulteriori canoni per gli scarichi di acque non piovane in canali consortili (ad esempio i depuratori) e per servizi particolari (opifici, concessioni, rubinetti per orti e giardini, ecc.). Tali canoni vanno a ridurre la contribuenza ordinaria (bonifica e irrigazione).